CONDOMINIO IN BREVE
Condominio in Breve
Definizione di Condominio
Il Regolamento di Condominio
Sui beni comuni, ciascun condòmino può esercitare un diritto decisionale proporzionale ai suoi millesimi che vengono espressi in apposite tabelle. Tale diritto è sancito dall’art. 1118 c.c.: “Il diritto di ciascun condomino … e` proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non puo`, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.”
L’uso e la conservazione dei beni comuni, nonché i rapporti tra le singole proprietà individuali, vengono disciplinati dal regolamento di Condominio il quale non è altro che un patto scritto tra privati per la disciplina dell’uso delle cose in comune, in cui vengono richiamate diverse norme del Codice Civile. Per tale ragione, detto documento, seppur consigliato, non è obbligatorio in tutti i Condomini, ma lo diviene solo in quelli con più di n.10 condòmini. Ciò è sancito dall’art.1138 c.c.:
“Quando in un edificio il numero dei condomini e` superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche` le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino puo` prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
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