MARCO VENIER

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Partita Iva n. 06075651007

 

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE

 
               Per una corretta suddivisione delle spese, ci si deve riferire ai criteri riportati nel Regolamento di Condominio e alle disposi-
zioni di legge con particolare riferimento agli art. del c.c.:
 
Art. n.1123 Ripartizione delle spese 
               Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti   comuni   dell'edificio,   per  la  prestazione  dei  ser-
vizi nell'interesse  comune  e  per  le  innovazioni   deliberate   dalla maggioranza  sono sostenute dai condomini in misura proporzio-
nale al valore della proprieta` di ciascuno, salvo diversa convenzione.
               Se si tratta di cose destinate a servire i condomini  in  misura diversa,  le  spese  sono  ripartite  in  proporzione  dell'uso  che 
ciascuno puo` farne.
               Qualora un edificio abbia piu` scale, cortili,  lastrici solari, opere   o   impianti  destinati  a  servire  una  parte  dell'intero fabbri-
cato,  le spese relative alla loro manutenzione sono a  carico del gruppo di condomini che ne trae utilita`.”
 
Art. n.1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale 
               Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani  a cui servono.  La spesa relativa e` ripartita tra essi,  per 
meta` in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra meta` in misura  proporzionale  all'altezza  di  ciascun piano 
dal suolo.
               Al fine del concorso nella meta` della spesa, che e` ripartita in ragione del valore,  si considerano come piani le cantine,  i pal-
chi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprieta` comune.”
 
Art.n.1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai 
               Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei 
due  piani  l'uno  all'altro  sovrastanti,  restando  a  carico  del proprietario del piano superiore la  copertura  del  pavimento  e  a carico  
del proprietario del piano inferiore l'intonaco,  la tinta e la decorazione del soffitto.
 
Art. n.1126 Lastrici solari di uso esclusivo
               Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e` comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono 
tenuti  a  contribuire  per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico:  gli altri due terzi sono  a  carico  di tutti  i  condo-
mini  dell'edificio  o della parte di questo a cui il lastrico solare serve,  in proporzione del valore del piano o  della porzione di piano di cia-
scuno.
 
               A tali criteri è possibile derogare, ma solo con l’unanimità dei consensi. E’ possibile, cioè, accordarsi per altre modalità di riparto, 
purchè, i condòmini, siano tutti favorevoli. In definitiva, non potendo, il Codice Civile, considerare tutte le fattispecie per indicare i corretti criteri 
di ripartizione da applicare, si tratterà di applicare i concetti generali suesposti e affidarsi al buon senso delle parti interessate.
               Nella tabella sotto indicata, comunque, è possibile trovare il modo di ripartizione corretto per addebitare alcune spese.

 

Tabella orientativa per la ripartizione delle spese

Tipo di parte comune e opere necessarie

Chi paga

Tipo di ripartizione

Strutture

Muri maestri: manutenzione ordinaria e straordinaria struttura, intonaco esterno, coperture esterne, colonne, archi portici

Condominio

millesimi proprietà

Muri maestri: intonaco interno all’appartamento

Proprietario singolo

al 100%

Muri interni di divisione tra appartamenti

I due proprietari a cui servono

al 50%

Facciate: intonaci e copertura facciate, frontalini, stucchi, decorazioni (in continuazione tra balconi e facciata)

Condominio

millesimi proprietà

Finestre e persiane : riparazione, imbiancatura, verniciatura

Proprietario singolo

al 100%

Tetti spioventi: ristrutturazione, riparazioni

Condominio

millesimi proprietà

Collocamento antenne centralizzate

Condominio

millesimi proprietà

Apertura di abbaini e finestre

Proprietario singolo

al 100%

Sottotetti comuni, stenditoi: opere

Condominio

millesimi proprietà

Balconi sporgenti: manutenzione ordinaria struttura, pavimentazione, parapetti e ringhiere

Proprietario singolo

al 100%

Balconi sporgenti: tinteggiatura e intonacatura del sottofondo che fa da soffitto al balcone sottostante

Proprietario del piano di sotto

al 100%

Balconate e ballatoi a cielo aperto: manutenzione ordinaria e straordinaria struttura, pavimentazione

Condomini serviti dalla balconata o dal ballatoio o che lo hanno comunque in uso

in parti uguali

Balconate e ballatoi a cielo aperto: manutenzione e consolidamento ringhiere e parapetti

Condominio

millesimi proprietà

Balconi a castello (incassati nel perimetro dell’edificio): manutenzione straordinaria struttura

Trave portante interna: Condominio, (pavimento),

millesimi proprietà

 

Pavimento: proprietari del balcone

al 100%

 

Sottofondo del balcone: proprietari del balcone al piano di sotto

al 100%

Balconi a castello: manutenzione parapetti

Proprietari singoli

al 100%

Lastrici solari non accessibili o accessibili da tutti, manutenzione ordinaria e straordinaria

Condominio

millesimi proprietà

Lastrici solari ad uso esclusivo di un condomino: manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali danni al proprietario dell’appartamento di sotto per infiltrazioni d’acqua

1/3 proprietario singolo, 2/3 Condominio

millesimi proprietà

Terrazze a livello

1/3 proprietario singolo, 2/3 condomini coperti dalla terrazza,

millesimi di proprietà riparametrati

Parapetti dei lastrici o delle terrazze: manutenzione

Proprietario singolo

al 100%

Eventuali orgamenti della facciata

Condominio

millesimi proprietà

Scale, pianerottoli, finestre sulle scale: manutenzione ordinaria e straordinaria

Condomini serviti dalla scala

il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all’altezza di ciascun piano da suolo

Scale: manutenzione ordinaria e straordinaria muri interni

Condominio

millesimi proprietà

Portoni, passi carrai, anditi , vestiboli, portici: manutenzione ordinaria e straordinaria

Condominio (per i vestiboli e i portici sottoposti a servitù di pubblico passaggio possono esserci convenzioni con il Comune)

millesimi proprietà

Cortili ad uso condominiale, cavedi, chiostrine, pozzi luce: manutenzione ordinaria e straordinaria

Condominio (esclusi, se non sono condomini, chi godono di un’eventuale servitù di passaggio)

millesimi proprietà

Cortili in uso o proprietà a singoli proprietari: manutenzione ordinaria e straordinaria

Condominio

millesimi proprietà

Lastrico di copertura a fila di box: manutenzione ordinaria e straordinaria

Singoli proprietari, per la parte a copertura del loro box

al 100%

Lastrico piantumato di copertura a fila di box , manutenzione ordinaria e straordinaria

Condominio

millesimi proprietà

Gronde e pluviali: pulizia, riparazione e sostituzione

Condominio (nei supercondomini, proprietari del singolo edificio)

millesimi proprietà

Locali portineria, guardiole: manutenzione ordinaria e straordinaria

Condominio

millesimi proprietà

Giardini condominiali: manutenzione ordinaria e straordinaria

Condominio (anche i negozianti che danno sulla strada)

millesimi proprietà

Garage condominiali: manutenzione ordinaria e straordinaria

Condomini che se ne servono (tutti, se costruiti ai sensi della legge Tognoli)

millesimi proprietà

Impianti

Impianto acqua calda centralizzata senza contatori

Condominio

In base agli abitanti dello stabile, in base a millesimi acqua, o , in mancanza, in base ai millesimi di proprietà

Impianto acqua calda centralizzata con contatori

Condominio

20-30% in base millesimi proprietà, il resto in base al consumo

Riparazione contatore elettrico, acqua, gas

Proprietario singolo che se ne serve

al 100%

Antenna singola

Proprietario singolo

al 100%

Antenna centralizzata

Condominio

in parti uguali (anche proprietario che non se ne serve)

Ascensore: manutenzione

Condomini serviti dall’ascensore

il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all’altezza di ciascun piano da suolo

Ascensore: installazione

Condomini che se ne servono,

millesimi proprietà

Fognature, pozzi neri

Condomini che se ne servono

millesimi di proprietà

Impianto del gas: spese di allacciamento in rete

Condomini che se ne servono

millesimi di proprietà

Impianto di riscaldamento con caldaia centralizzata: spese esercizio e manutenzione

Condominio

in base millesimi calore o, in mancanza, in base a quelli proprietà. Il criterio più giusto per il calcolo dei millesimi calore, è quello per il 50% in base al volume dei locali e per il 50% in base al numero degli elementi radianti dei caloriferi

Impianto di riscaldamento con caldaia centralizzata: man straordinaria e rifacimento

Condominio

millesimi proprietà

Impianto di riscaldamento con contabilizzazione del calore

Condominio

40% in base ai millesimi di proprietà, 60% in base al consumo

Addolcitore a scambio ionico

Condomini che se ne servono

millesimi proprietà

Autoclave

Condomini che se ne servono

millesimi proprietà

Canna fumaria centralizzata: manutenzione ordinaria

Condominio

millesimi calore

Canna fumaria centralizzata: manutenzione ordinaria

Condominio

in base millesimi proprietà

Impianto idrico senza contatori acqua

Condominio

in base millesimi proprietà. Il criterio più giusto, da inserire nel regolamento condominiale, è quello in base al numero degli abitanti dello stabile

Impianto idrico con contatori

In base al consumo

in base al consumo (spese per portineria e giardini in base a millesimi proprietà)

Impianto idrico: installazione

Condominio

millesimi proprietà

Autoclave: installazione e manutenzione

Condominio

millesimi proprietà (o in base al consumo di acqua, se esistono contatori)

Piscina, campo tennis: installazione, conservazione

Condominio

millesimi proprietà

Piscina, campi da tennis: esercizio

Condominio

millesimi proprietà. Il criterio più giusto, da inserire nel regolamento condominiale, è quello in base al numero abitanti dello stabile (bambini e vecchi esclusi)

 
 
        Si consiglia, comunque, di rivolgersi ad un professionista di settore (l’Amministratore iscritto ad associazioni di categoria) in modo 
da minimizzare la percentuale di errore nella scelta del criterio migliore per ripartire una determinata spesa.
               E’ chiaro che il sottoscritto, in particolare, rimane a disposizione per valutare, caso per caso, il sistema di suddivisione migliore di una 
o più tipologie di spesa.
               Potrete, infatti, rappresentare la problematica nel Forum del sito, oppure, nei casi più complicati, potrete inviare una e-mail e concor-
dare un appuntamento presso lo Studio dello scrivente.
 
 
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