Legge 10/91
(Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
Note (liberamente tratte da Wikipedia)
La legge del
10 gennaio 1991, pubblicata sulla gazzetta ufficiale G.U. 16 gennaio 1991, n.
13, nasce con l’intento di razionalizzare l’uso dell’energia per il
riscaldamento e si propone di regolamentare il settore della termotecnica.
Nel contesto
di un piano energetico nazionale, il legislatore comincia a dividere l’Italia
per aree geografiche, in zone climatiche classificandole con periodi precisi di
esercizio (A, B, C, D, E, F): ogni periodo prevede determinate temperature. Le
zone climatiche sono classificate anche in base alle velocità dei venti, con
coefficienti di esposizione.
La legge
propone un percorso per la valutazione del bilancio energetico di un edificio
in cui vi sono apporti e/o dispersioni di calore: la loro somma algebrica
rappresenta il bilancio energetico. Per far sì che questo bilancio sia attivo
(cioè l’interno dell’edificio sia più caldo dell’esterno) è necessario spendere
dell’energia (primaria) per ottenere una determinata temperatura prefissata
(21°C).
La legge
impone anche la verifica della “tenuta” dell’isolamento di pareti e tetto al
fine di non disperdere calore inutilmente: l’obiettivo è proprio quello di
mantenere il più possibile il calore senza disperderlo, per risparmiare
energia.
Un ulteriore
punto in cui la legge è molto rigorosa è il rendimento: al di sotto di certi
valori non avviene il risparmio energetico prefissato.
La legge
10-91 impone di redigere a cura di un professionista una relazione tecnica da
depositare nel comune dove ha sede l’edificio in quattro copie (una di solito
viene restituita timbrata). Sono soggette tutte le abitazioni; per quelle di
nuova costruzione la relazione va redatta e consegnata prima dell’avvio dei
lavori di costruzione.
IL TESTO DELLA LEGGE
Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.
Al fine di migliorare i processi di
trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le
condizioni di compatibilita' ambientale dell'utilizzo
dell'energia a parita' di servizio reso e di qualita' della vita, le norme del presente titolo favoriscono
ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunita'
economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di
energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle
fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei
processi produttivi, una piu' rapida sostituzione
degli impianti in particolare nei settori a piu'
elevata intensita' energetica, anche attraverso il
coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di
produzione industriale.
La politica di uso razionale
dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un
complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico,
all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al
miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia,
allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle
materie prime energetiche di importazione.
Ai fini della presente legge sono
considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento,
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la
trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono
considerate altresi' fonti di energia assimilate alle
fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione,
intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore,
il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonche' le altre
forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi
compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli
impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente
disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed
integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475. 4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 e'
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita'
e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e
urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2.
Coordinamento degli interventi.
Per la coordinata attuazione del
piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui
all'art. 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il
Ministro dell'universitˆ e della ricerca scientifica
e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il
Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con
cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti
pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca,
dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi
energetici. CFR DM 15.02.1991 CFR DM 07.10.1991 Art 1 MOD DPR 09.05.1994 n. 608 All 2
CFR DELIB 01.12.1994 Art Unico L 09/01/1991 Num. 10
Per lo sviluppo di attivita' aventi le finalita' di
cui all'art. 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validita' triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i
tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma
medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli
stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel
quadro delle indicazioni e delle priorita' della
legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni,
definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per
l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonche' per
l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli
edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima
procedura, ogni due anni.
Il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1, emana con decreto la normativa
tecnica al cui rispetto e' condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la
concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione
di opere pubbliche.
Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la
costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo,
zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'art. 1.
Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'
le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate le norme per
il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici,
e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera
di attivazione nonche' periodi di accensione degli
impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici
durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e
adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio
delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalitˆ di cui
all'art. 1.
Per le finalita'
di cui all'art. 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme
per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di
infrastrutture relative ai trasporti nonche' ai mezzi
di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, puo' emanare norme specifiche, efficaci anche solo per
periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere
apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e
dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione
delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o
servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e
delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale
normativa e' inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare
d'appalto e nei capitoli relativi.
Art. 5. Piani regionali.
Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in
relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alle disponibilita' di fonti rinnovabili di energia, al
risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori
energetici, costituiscono le aree piu' idonee ai fini
della fattibilita' degli interventi di uso razionale
dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
D'intesa con gli enti locali e le
loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con
l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso
delle fonti rinnovabili di energia.
I piani di cui al comma 2 contengono
in particolare: a) il bilancio energetico regionale o provinciale; b)
l'individuazione dei bacini energetici territoriali; c) la localizzazione e la
realizzazione degli impianti di teleriscaldamento; d) l'individuazione delle risorse
finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di
energia; e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorita' relativo alla quantita'
percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio
energetico; f) la formulazione di obiettivi secondo priorita'
di intervento; g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di
impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per
impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario,
civile e residenziale, nonche' per gli impianti
idroelettrici.
In caso di inadempimento delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei
commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio
decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
I piani regolatori generali di cui
alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni,
dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere
uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili
di energia.
Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla
realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonche'
i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende
autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di
assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di
teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.
Art. 7. Norme
per le imprese elettriche minori.
Il limite stabilito dall'art. 4, n.
8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge
29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici
a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini
territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime
imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della
presente legge.
La produzione di energia elettrica
delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti
rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma 3, resta disciplinata dalle
disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
Il Comitato interministeriale dei
prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico,
stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle
imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in
corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di
integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.
Il CIP puo'
modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno
precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora
intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che
modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso
delle medesime imprese produttrici e distributrici.
Art. 8. Contributi in conto capitale a
sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia.
Al fine di incentivare la
realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il
miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di
cui all'art. 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti,
anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo
ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonche'
nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle
abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi
contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella
misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile
documentata per ciascuno dei seguenti interventi: a) coibentazione
negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al
20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata
tabella A; b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento,
che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo
diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione
sia in quelli esistenti; c) installazione di pompe di calore per riscaldamento
ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di
energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno
termico dell'impianto in cui e' attuato l'intervento nell'ambito delle
disposizioni del titolo II; d) installazione di apparecchiature per la
produzione combinata di energia elettrica e di calore; e) installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica; per tali interventi il contributo puo'
essere elevato fino all'80 per cento; f) installazione di sistemi di controllo
integrati e di contabilizzazione differenziata dei
consumi di calore nonche' di calore e acqua sanitaria
di ogni singola unita' immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti
di climatizzazione nonche' trasformazione di impianti
centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1; g)
trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti
unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura,
inseriti in edifici composti da piu' unita' immobiliari, con determinazione dei consumi per le
singole unitˆ immobiliari, escluse quelle situate
nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'art. 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento; h)
installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree
esterne.
Nel caso di effettuazione da parte
del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al
comma 1 si applica l'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Art Unico
Art. 9. Competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
La concessione e la erogazione dei
contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 e' delegata alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con
proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle
domande, le procedure e le modalita' di concessione e
di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di
realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti,
dei benefici energetici attesi, della quantita' di
energia primaria risparmiata per unita' di capitale
investito, nonche': per gli interventi di cui all'art.
8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorita' per gli interventi integrati; per gli interventi
di cui all'art. 10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico
dei rifiuti; per gli interventi di cui all'art. 13, della tipologia delle unita' produttive e delle potenziali risorse energetiche
del territorio.
Entro il 31 marzo di ciascun anno le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi
documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente
istruite.
Tenuto conto delle richieste delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine
di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i
successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di
cui agli articoli 8, 10 e 13.
I fondi assegnati alle singole
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente
impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi
giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione
relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono
destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
Per il primo anno di applicazione
della presente legge il termine di cui al comma 3 e' fissato al novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei
fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui
trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le
medesime finalita' sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il
termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'art. 16, comma
3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico,
attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo
criteri di priorita'. In caso di esito negativo delle
verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno
informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei
contributi concessi ed al recupero degli importi gia'
erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente
alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalita'
di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici
servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita'
di cui al comma 4.
Per i pareri delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso
il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere e' preordinato, l'autorita' competente puo'
provvedere anche in assenza dello stesso. CFR DM 15.02.1991
Art. 10. Contributi per il contenimento dei
consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.
Al fine di conseguire gli obiettivi
di cui all'art. 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella
movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto
capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per
realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonchè mezzi per il trasporto fluviale di merci.
Possono essere ammessi a contributo
interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino
a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo
che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11. Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o
assimilate.
Alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni,
sia direttamente sia tramite loro aziende e societa',
nonche' alle imprese di cui all'art. 4, n. 8), della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio
1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli
articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese
ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici,
possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica per progetti esecutivi di
impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e
di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione,
nonche' per iniziative aventi le finalita'
di cui all'art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente
articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
Il contributo di cui al comma 1 e'
concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei
trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista
sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di lire trecento milioni
per i progetti esecutivi purche' lo studio sia
effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime: a)
potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici; b)
potenza elettrica installata per la cogenerazione
pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.
Ai soggetti di cui al comma 1
possono altresi' essere concessi contributi in conto
capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o
superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a
servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia
attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore
rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con
altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione
di nuovi impianti, quando cio' deriva da progetti di
intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e
forme associative di impresa.
Il contributo di cui al comma 3 e'
concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa
al contributo preventiva e documentata elevabile al 40 per cento nel caso di
impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui
all'art. 6.
La domanda di contributo di cui al
comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.
L'ENEL, salvo documentate ragioni di
carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la
costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per
la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori
dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di
distribuzione del calore.
La realizzazione degli impianti di
teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'art. 6, da parte di aziende
municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti
pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore
dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonche' il calore recuperabile da processi industriali
possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del
relativo costo. L'ENEL e' tenuto a fornire la necessaria assistenza per la
realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso
degli oneri sostenuti.
I contributi di cui al comma 7 sono
erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 12.
Progetti dimostrativi.
Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a
consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in
conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con
caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o
organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non
tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove
tecnologie di combustione, di gassificazione, di
liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonche'
iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia
raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio.
Sono ammessi altresi' ai contributi sistemi
utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a
migliorare la qualita' dell'ambiente e, in
particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel limite
del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Art. 13.
Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di
energia nel settore agricolo.
Al fine di raggiungere gli obiettivi
di cui all'art. 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese
agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a societa' che offrono e gestiscono il servizio-calore, che
prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di
altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di
impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt
elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e
meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per
cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli
imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di
soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale
dell'energia nel settore agricolo.
Art. 15.
Locazione finanziaria.
I contributi di cui agli articoli 8,
10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione
finanziaria, effettuate da societa' iscritte
nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell'art. 9, comma 13, della legge I marzo 1986, n. 64.
Le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 1, nonche' le modalita'
di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno
determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le societa'
di cui al comma 1.
Art. 16.
Attuazione della legge - Competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Le regioni emanano, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della
presente legge.
Resta ferma la potesta'
delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul
contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni
tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella
presente legge e nelle direttive del CIPE.
Su richiesta delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi
(ENI), l'ENEA, il CNR e le universita' degli studi,
in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di
appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti
dalla presente legge.
Art. 17. Cumulo
di contributi e casi di revoca.
I contributi di cui agli articoli 8,
10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente
previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento
dell'investimento complessivo.
Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro puo' promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e societa' finanziari al fine di facilitare l'accesso al
credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente
legge.
Nell'ambito delle proprie competenze
e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorita',
circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio
energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito
negativo delle verifiche l'ENEA da' immediata comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca
parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi gia' erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalita' di cui all'art. 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di
Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 18. Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi.
Per i contributi di cui agli
articoli 11, 12 e 14 le modalita' di concessione ed
erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni
circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli
impianti incentivati, nonche' i criteri di
valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'acquisizione dei
contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate
nelle forme previste dall'art. 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n.
130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facolta', si provvede in conformita'
a quanto disposto dall'art. 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n.
130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Su tutti i contributi previsti dalla
presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite
da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative
emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalita'
ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 19.
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
Entro il 30 aprile di ogni anno i
soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti
che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente
superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore
industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli
altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia.
La mancanza della comunicazione di
cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge.
Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i
soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a
comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
I responsabili per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le
procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale
dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione
anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i
dati energetici di cui al comma 2.
Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente
articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di
appartenenza.
Nell'ambito delle proprie competenze
l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne
promozionali sulle finalitˆ della presente legge,
all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed
indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Art. 20.
Relazione annuale al Parlamento.
Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle
relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono
inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il
mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza,
in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei
rispettivi piani energetici.
Un apposito capitolo della relazione
di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti
dall'ENEA per l'attuazione dell'art. 3.
Art. 21.
Disposizioni transitorie.
Alla possibilita'
di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche
le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti
fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora
state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
Per le istanze di finanziamento di
cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza
dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio
1982, n. 308 e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Art. 22. Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica,
si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente
previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell'ordinamento
della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche
sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non piu' di undici unita' con
specifica professionalita' tecnica nel settore
energetico, e per il restante personale di non piu'
di novanta unita', secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b)
n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; c) n. 10 posti
di VIII livello; d) n. 20 posti di VII livello; e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello; g) n. 10 posti di IV livello; h) n. 10 posti di
III livello; i) n. 10 posti di II livello.
Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista
presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base
la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non pi di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
per non piu' di una volta scelti fra docenti
universitari, ricercatori e tecnici di societa' di
capitale -- con esclusione delle imprese private -- specificamente operanti nel
settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente
comma e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore
a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di
appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti.
Limitatamente al personale delle
qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle
dotazioni organiche di cui al comma 1 puo' procedersi a decorrere dal I gennaio 1991, e solo dopo aver
attuato le procedure di mobilita' di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e successive
modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive
modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di
dette procedure. Nel biennio 1991-1992 puo' procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite
annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti,
restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura
mediante le predette procedure di mobilita'.
All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire
1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni pr
l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le
proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed
incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990,
a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992,
l'accantonamento "Automazione del Ministero dell'industria".
Art. 23. Abrogazione espressa di norme e
utilizzazione di fondi residui.
Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n.
308, sono abrogati.
Le somme destinate ad incentivare
gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive
modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonch quelle di cui all'art. 15, comma 37, della legge 11
marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che alla data di entrata in
vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o
alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora
formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere
utilizzate rispettivamente per le finalita' di cui
agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
Alla ripartizione delle somme di cui
al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di
Bolzano si provvede con le procedure e le modalitˆ di
cui all'art. 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si
provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'art. 38, con
le modalitˆ di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art.
38.
Art. 24. Disposizioni concernenti la metanizzazione.
Il contributo previsto a carico del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti
indicati nel programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 e'
sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei
regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre
1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma
3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola
iniziativa alle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a
carico del FESR.
Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonche' con la Cassa depositi e prestiti per la concessione
ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la
procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli
interventi di cui al comma 1.
All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio,
approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo
stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'art. 19 della legge 26 aprile
1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'art. 15,
comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.
Il programma di cui al comma 3 si
intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del
bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
A parziale modifica dell'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad
individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
Previa deliberazione del programma
per la metanizzazione del territorio della Sardegna
di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche'
del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE
stabilisce una prima fase stralcio in conformita' al
programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che
potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano,
nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del
gas metano.
Art. 25. Ambito di applicazione
Sono regolati dalle norme del
presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'art.
31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
Nei casi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione
al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457
Art. 26. Progettazione, messa in opera ed
esercizio di edifici e di impianti.
Ai nuovi impianti, lavori, opere,
modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica
e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art.
1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria
di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione
di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione
dell'impianto idrico-sanitario giˆ
in opera.
Per gli interventi in parti comuni
di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi
ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi compresi
quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza
delle quote millesimali.
Gli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere
al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia
termica ed elettrica.
Ai fini di cui al comma 3 e secondo
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai momenti
della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonch dei componenti degli edifici e degli impianti.
Per le innovazioni relative
all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al
consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
Gli impianti di riscaldamento al
servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unitˆ immobiliare.
Negli edifici di proprietˆ
pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o
assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
La progettazione di nuovi edifici pubblici
deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia. CFR
Art. 27. Limiti ai consumi di energia
I consumi di energia termica ed
elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai
decreti di cui all'art. 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso
degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.
Art. 28.
Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.
Il proprietario dell'edificio, o chi
ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il
progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta
dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni della presente legge.
Nel caso in cui la denuncia e la
documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima
dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di
cui all'art. 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del
suddetto adempimento.
La documentazione di cui al comma 1
deve essere compilata secondo le modalita' stabilite
con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Una copia della documentazione di
cui al comma 1 e' conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche
di cui all'art. 33.
La seconda copia della
documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso
l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente,
all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono
responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. CF
Art. 29.
Certificazione delle opere e collaudo
Per la certificazione e il collaudo
delle opere previste dalla presente legge si applica la L.
5 marzo 1990, n. 46.
Art. 30.
Certificazione energetica degli edifici.
Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA,
sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto
individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
Nei casi di compravendita o di
locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono
essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unitˆ immobiliare.
Il proprietario o il locatario
possono richiedere al comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unitˆ
immobilare. Le spese relative di certificazione sono
a carico del soggetto che ne fa richiesta.
L'attestato relativo alla
certificazione energetica ha una validitˆ temporale
di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 31.
Esercizio e manutenzione degli impianti.
Durante l'esercizio degli impianti
il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita',
deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i
limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
Il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilita', e' tenuto
a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e
CEI.
I comuni con piu'
di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti.
I contratti relativi alla fornitura
di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge,
contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica l'art. 1339 del codice civile.
Art. 32. Certificazioni e informazioni ai consumatori.
Ai fini della commercializzazione,
le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e
degli impianti devono essere certificate secondo le modalita'
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le imprese che producono o
commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su
di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 33.
Controlli e verifiche.
Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle
opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente.
La verifica puo'
essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del
committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il sindaco ordina la
sospensione dei lavori.
In caso di accertamento di difformita' su opere terminate il sindaco ordina, a carico
del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dalla presente legge.
Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il
sindaco informa il prefetto per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.
34.
Art. 34.
Sanzioni.
L'inosservanza dell'obbligo di cui
al comma 1 dell'art. 28 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
Il proprietario dell'edificio nel
quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi
dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 e' punito
con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non
superiore al 25 per cento del valore delle opere.
Il costruttore e il direttore dei
lavori che omettono la certificazione di cui all'art. 29, ovvero che rilasciano
una certificazione non veritiera nonche' il
progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'art. 28 non
veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore
all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti
salvi i casi di responsabilita' penale.
Il collaudatore che non ottempera a
quanto stabilito dall'art. 29 e' punito con la sanzione amministrativa pari al
50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
Il proprietario o l'amministratore
del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita',
che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, e' punito con
la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a
lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullitˆ dello stesso.
L'inosservanza delle prescrizioni di
cui all'art. 32 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilitˆ penale.
Qualora soggetto della sanzione
amministrativa sia un professionista, l'autoritˆ che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
L'inosservanza della disposizione
che impone la nomina, ai sensi dell'art. 19, del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento
milioni.
Art. 35.
Provvedimenti di sospensione dei lavori.
Il sindaco, con il provvedimento
mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche
necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la
regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al
prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione
forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Art. 36. Irregolaritˆ rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
Qualora l'acquirente o il conduttore
dell'immobile riscontra difformita' dalle norme della
presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne
denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal
diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Art. 37. Entrata in vigore delle norme del
titolo II e dei relativi decreti ministeriali.
Le disposizioni del presente titolo
entrano in vigore contottanta giorni dopo la data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore.
I decreti ministeriali di cui al
presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata
in vigore.
La legge 30 aprile 1976, n. 373, e
la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con
la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 30 e al comma 1 dell'art. 32.
Art. 38.
Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
Per le finalita'
della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991,
992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle
suddette somme e' destinato alle finalita' di cui
all'art. 3 della presente legge.
Per le finalita'
di cui agli articoli 11, 12 e 14 e' autorizzata la spesa di lire 267, 5
miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4
miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione: a) per l'art. 11, lire
220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per
il 1993; b) per l'art. 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per
il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993; c) per l'art. 14, lire 14,5 miliardi
per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
All'onere derivante dall'attuazione
dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche' dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del
1988".
Per le finalita'
di cui agli articoli 8, 10 e 13 e' autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi
per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il
1993.
All'onere derivante dall'attuazione
del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di
fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche' dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del
1988".
All'eventuale modifica della
ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede
con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli
indirizzi governativi in materia di politica energetica.
Alle ripartizioni degli stanziamenti
di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a) tra gli interventi previsti
dall'art. 11 della presente legge si provvede con decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39.
Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore,
salvo quanto previsto dall'art. 37, il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.