D. Lgs. 626/94 (19/09/1994)
legge sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro
NOTE (estratte liberamente da Wikipedia)
Il D.Lgs. 626/94, in coerenza con
concetti espressi nelle direttive CEE in esso
recepite, prevede, in particolare, l'obbligo
della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione,
di cui, il Responsabile per la Sicurezza (RSPP) , ne è, appunto, il
responsabile. La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte
le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le
probabilità e il danno conseguenti a potenziali infortuni e malattie
professionali.
Il
concetto che si evince dalla legge in discorso è che
il Datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di
lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di
miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una
periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito
"documento di valutazione dei rischi" in riferimento all'art. 4 comma
2) del D.Lgs. 626/94), che non determina solo i
requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi
e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Gli
adempimenti previsti dalla 626, devono, poi, essere sempre affiancati dai
disposti:
- dell'art. 41 della Costituzione
Italiana.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
- dell'art. 2087 Codice Civile.
Art. 2087 - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
…che obbligano i datori di
lavoro a garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo
conto della miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per
evitare potenziali infortuni.
IL TESTO DELLA LEGGE
ART. 1 - Campo di applicazione
Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
Nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia e
dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle
attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e della funzione pubblica.
Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con
rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si
applicano nei casi espressamente previsti.
Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il
proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di
formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di
lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono
altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici;
b) datore di lavoro: qualsiasi
persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello
stabilimento;
c) servizio di prevenzione e
protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione
e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico
competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione
in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55
del Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di
prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o
designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e sicurezza durante il lavoro;
g) prevenzione: il complesso delle
disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente:
l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute.
ART. 3 -Misure generali di
tutela
Le
misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute
e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione
mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è
pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di
lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g) priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero
dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti
chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei
lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore
dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed
individuale;
p) misure di emergenza
da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
s) informazione, formazione,
consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai
lavoratori.
Le
misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla
salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari
per i lavoratori.
ART. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente
e del preposto
Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza
delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in
relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari.
All'esito
della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una relazione sulla valutazione
dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui
alla lettera a), nonché delle attrezzature di
protezione utilizzate;
c) il programma di
attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Il
documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.
Il
datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed
il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all'azienda, e
nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
Il
datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le attività indicate all'art. 1, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
a) designano i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
b) aggiornano le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione
e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai
lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i
necessari ed idonei mezzi di protezione;
e) prendono le misure appropriate
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedono l'osservanza da parte
dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi
ed individuali messi a loro disposizione;
g) richiedono l'osservanza da parte
del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adottano le misure per il
controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza
e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informano
il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) si astengono, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m) permettono ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute;
n) prendono appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tengono un registro nel quale sono
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la
data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è
tenuto conformemente al modello approvato con decreto del
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 394 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed è conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell'organo di vigilanza;
p) consultano il rappresentante per
la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1,
lettere b), c) e d);
q) adottano le misure necessarie ai
fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
Il
datore di lavoro effettua la valutazione di cui al
comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
La
valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
Al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di
rischio.
Per
le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dellartigianato
e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda, ad eccezione delle
attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli
impianti e laboratori nucleari, delle aziende estrattive e altre attività
minerarie, delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, sono definiti:
a) procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo;
b) i casi, relativi ad ipotesi di
scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione oltre i limiti di addetti
di cui all'allegato I;
c) i casi in cui è possibile la
riduzione ad una sola volta all'anno della visita, di
cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si
modificano le situazioni di rischio.
Il
decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 5 - Obblighi dei lavoratori
Ciascun
lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere
gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
In
particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i
dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli
sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
ART. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei
fornitori e degli installatori
I
progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
nella legislazione vigente.
Sono
vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione vigente.
Gli
installatori e montatori di impianti, macchine o altri
mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro,
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e
degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
ART. 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera
Il
datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici
o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività;
Nell'ipotesi
di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Il
datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2,
lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
ART. 8 - Servizio di
prevenzione e protezione
Salvo
quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e
protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole
di cui al presente articolo.
Il
datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
I
dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo
adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
Il
datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e
protezione.
L'organizzazione
del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori
nucleari;
d) nelle aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con
oltre 200 lavoratori dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con
oltre 50 lavoratori dipendenti.
Se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far
ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
Il
servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero
unità produttiva, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
Il
responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate.
Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti,
modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché
il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
Qualora
il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
Il
datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie
locali territorialmente competenti il nominativo della
persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di
prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti
sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
ART. 9 - Compiti del
servizio di prevenzione e protezione
Il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di
rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di
tali misure;
c) ad elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni
in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai
lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
Il
datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni
in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la
programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e
dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli
infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di
vigilanza.
I
componenti del servizio di prevenzione e protezione e
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto.
Il
servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
ART. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Il
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I,
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi
della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
Il
datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare apposito corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei
datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per
territorio:
a) una dichiarazione attestante la
capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi;
b) il documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3;
c) una relazione sull'andamento
degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata
in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni
o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla
legislazione vigente;
d) l'attestazione
di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro.
ART. 11 - Riunione
periodica di prevenzione e protezione dai rischi
Nelle
aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore
di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione
cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo
rappresentante;
b) il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove
previsto;
d) il rappresentante per la
sicurezza.
Nel
corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4,
commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di
protezione individuale;
c) i programmi di informazione
e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della
loro salute.
La
riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa
la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle
aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle
ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
Il
datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che
è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
ART. 12 - Disposizioni
generali
Ai
fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lett. q), il datore di
lavoro:
a) organizza i necessari rapporti
con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza,
b) designa i lavoratori incaricati
di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi,
lotta antincendi e gestione dell'emergenza;
c) informa tutti i lavoratori che
possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende
i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari
affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
Ai
fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b),
il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi
specifici dell'azienda ovverodell'unità produttiva.
I
lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
Il
datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
ART. 13 - Prevenzione incendi
Fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n.577, i Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, in relazione al tipo di
attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano
uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare
l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle
emergenze;
b) le caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Per
il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è
adottato dai Ministri dell'interno del lavoro e previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dellartigianato.
ART. 14 - Diritti dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può
subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato è nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza.
ART. 15 - Pronto soccorso
Il
datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove
previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.
Il
datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di
cui al comma 1.
Le
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione sono individuati, in
relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e
ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il
Consiglio superiore di sanità.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
ART. 16 - Contenuto della
sorveglianza sanitaria
La
sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti
dalla normativa vigente.
La
sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico
competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica;
b) accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente.
ART. 17 - Il medico
competente
Il
medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro
e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua
gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui
all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la
propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di
lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
f) informa ogni lavoratore
interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di
cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle
riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati
e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati
gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
i) fatti salvi i
controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste
dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro
alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di
formazione e informazione di cui al capo VI.
Il
medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di
medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti
di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
Avverso
il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Il
medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura
esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Qualora
il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per
lo svolgimento dei suoi compiti.
Il
dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico
competente ai sensi del comma 5, lettera a), qualora esplichi
attività di vigilanza.
ART. 18 - Rappresentante
per la sicurezza
In
tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
Nelle
aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per
più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può
essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Nelle
aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentate per la sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
Il
numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
In
caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato
accordo, gli standards relativi
alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
In
ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) 1 rappresentante nelle aziende
ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) 3 rappresentanti nelle aziende
ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le
altre aziende ovvero unità produttive.
Le
modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di
categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
ART. 19 - Attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza
Il
rappresentante per la sicurezza:
a) accede
ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,
alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione
degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi,
al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma
5;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze
e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione,
individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione
di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica
di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito
all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda
dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità
competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il
rappresentante per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Il
rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché
al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lett. o).
ART. 20 - Organismi
paritetici
A
livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza
di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
Sono
fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo.
ART. 21 - Informazione dei
lavoratori
Il
datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata
informazione su:
a) i rischi per la
sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di
protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle
sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
e) le procedure che riguardano il
pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente;
g) i nominativi
dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
Il
datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
ART. 22 - Formazione dei
lavoratori
Il
datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di
cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La
formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento
di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.
La
formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto a una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa
in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio
ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Il
lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente
formato.
La
formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui allart. 20, durante l'orario di
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
I
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di
lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche
conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
ART. 23 - Vigilanza
La
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria
locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Per
attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere
esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente per
territorio.
Il
decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 24 - Informazione,
consulenza, assistenza
Le
regioni, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, l'ISPESL, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il
ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati
del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle
miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale e gli enti di patronato,
svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei
confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle
rispettive associazioni dei datori di lavoro.
L'attività
di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di
controllo e di vigilanza.
ART. 25 - Coordinamento
Con
atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di
assicurare unità e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori.
ART 26 - Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro
L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente: "Art.
393 (Costituzione della commissione):
1. Presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della
Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è così composta da:
a) cinque funzionari esperti
designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre
ispettori del lavoro, laureati 1 in ingegneria, 1 in
medicina e chirurgia e 1 in chimica o fisica;
b) il direttore e
tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto
superiore di sanità;
d) un funzionario
per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità; industria, commercio ed
artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole,
alimentari e forestali; ambiente;
e) sei
rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla conferenza
Stato-Regioni.
f) un rappresentante dei seguenti
organismi:
-Istituto nazionale assicurazioni e
infortuni sul lavoro;
-Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
-Consiglio nazionale
ricerche;
-UNI;
-CEI;
-Agenzia nazionale
protezione ambiente;
g) quattro esperti nominati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
h) quattro esperti nominati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto
nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
Per
ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
All'inizio
di ogni mandato la commissione può istituire comitati
speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
La
commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone
particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in
relazione alle materie trattate.
Le
funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due
funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I
componenti della commissione consultiva permanente e i
segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione degli organismi competenti durano in carica tre
anni.".
L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente: "Art.
394 (compiti della commissione):
1. La commissione consultiva
permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi
della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e
predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo
e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con
altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei
lavoratori nonché per il coordinamento degli organi
preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche
evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di
controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative
della
normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli
adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla
normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste
di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste
di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul
riconoscimento di conformità alle prescrizioni per la sicurezza e la salute dei
lavoratori di norme tecniche;
i) esprimere il parere sui ricorsi
avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio
della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera
g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui
all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione
relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei
lavoratori.
2. La relazione di cui al comma
precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni. La commissione, per
l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".
3.
L'art. 395 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.
ART 27 - Comitati regionali di
coordinamento
Con
atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi e il
necessario raccordo con la commissione consultiva permanente .
Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni,
convocate per i pareri di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
ART. 28 - Adeguamenti al
progresso tecnico
Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle
vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza in attività lavorative
comportanti rischi elevati e di nuove tecnologie;
b) si dà attuazione alle direttive
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive
già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della
normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
ART. 29 - Statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali
L'INAIL
e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli
infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici .
L'ISPESL
e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il
necessario coordinamento in relazione a quanto
previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione eassicurativi, e di studiare e proporre soluzioni normative
e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali.
I
criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività
lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la
classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli
indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere
individuati i criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
I
criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad
altre malattie e forme patologiche eziologicamente
collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
ART. 30 - Definizioni
Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere
posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda
ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
Le
disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni
facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma
situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
Ferme
restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di
salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.
I
luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le
vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavori
utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
La
disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1º gennaio 1993, ma debbono
essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei
servizi sanitari e di igiene personale.
ART. 31 - Requisiti di
sicurezza e di salute
Fermo
restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti i luoghi di lavoro
costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di
sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1º gennaio 1996.
ART. 32 - Obblighi del
datore di lavoro
Il
datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o
all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti
e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti
e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura,
onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di
sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo
del lorofunzionamento.
ART. 33 - Adeguamenti di
norme
1. L'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Vie e uscite di emergenza).
Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza:
percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza:
passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le
persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio
o altre situazioni di emergenza.
Le
vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e
consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
Il
numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei
luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che
possono essere presenti in detti luoghi.
Le
vie e le uscite di emergenza devono avere altezza
minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
Qualora
le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste
devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse devono
poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona
che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
Le
porte delle uscite di emergenza non devono essere
chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità
competente.
Nei
locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali
porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a
rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
Le
vie e le uscite di emergenza nonché le vie di
circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da
oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
Le
vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate
da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e
collocata in luoghi appropriati.
Le
vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di
intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto
elettrico.
Gli
edifici che siano costruiti o adattati interamente per
lavorazioni che comportano un numero di lavoratori superiore a 25, e in ogni
caso quando le lavorazioni e i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di
esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso locale più di 5
lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso.Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in
conformità, quando non ne esista l'impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo
caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
Per
i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1º gennaio 1993 non si applica la
disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono
avere un numero sufficiente di vie e uscite di emergenza.".
2.
L'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: "Art. 14 (Porte e portoni).
Le
porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e
materiali di realizzazione consentire una rapida uscita
delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Quando
in un locale le lavorazioni e i materiali comportino
rischi di esplosione e di incendio e siano adibiti alle attività che si
svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5
lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima
di m 1,20.
Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da
quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90;
b) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso
tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso
tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che si
aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta
alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1
porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per
ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche
essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
Alle
porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20
è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
Quando
in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui
all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
Nei
locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte
scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando
non esistano altre porte apribili verso l'esterno del
locale.
Immediatamente
accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli
devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la
circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere
sgombre in permanenza.
Le
porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere
muniti di pannelli trasparenti.
Sulle
porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli
occhi.
Se
le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i
lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici,
queste devono essere protette contro lo sfondamento.
Le
porte scorrevoli devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
Le
porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre
di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
Le
porte e i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili e accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che
la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia
elettrica.
Le
porte situate sul percorso delle vie di emergenza
devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni
momento, dall'interno senza aiuto speciale.
Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono
poter essere aperte.
Per
i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1º gennaio 1993 non si applicano le
disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a
deposito devono essere provvisti di porte di uscita
che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore
ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra
10 e 50. Il numero delle porte può anche essere minore, purché la loro
larghezza complessiva non risulti inferiore.".
3. L'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: "Art. 8 (Vie di
circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi).
Le
vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico,
devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano
utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro
destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di
circolazione non corrano alcun rischio.
Il
calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo
di impresa.
Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di
trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza
sufficiente.
Le
vie di circolazione destinate ai veicoli devono
passare a una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni,
corridoi e scale.
Nella
misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano
per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di
circolazione deve essere evidenziato.
Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione
della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi
di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per
impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
Devono
essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
Le
zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
I
pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non
devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto.
I
pavimenti e i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione.
Quando
per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone
di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono
un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli
ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".
5.
L'intestazione del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
"Titolo II - Disposizioni particolari"
Nell'art.
6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro
nelle aziende" è soppressa la parola "industriali".
6. L'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: "Art. 9 (Aerazione dei
luoghi di lavoro chiusi).
Nei
luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di
lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.
Se
viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve
essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere
segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare
la salute dei lavoratori.
Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o
di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non
siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria
respirata deve essere eliminato rapidamente.".
7.
L'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Temperatura dei locali).
La
temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano
durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro
applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Nel
giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto
dell'influenza che possono esercitare sopra di essa il
grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti.
La
temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza,
dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali.
Le
finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto
del tipo di attività e della natura del luogo di
lavoro.
Quando
non sia convenienti modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature
troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi
personali di protezione.".
8. L'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: "Art. 10 (Illuminazione
naturale e artificiale dei luoghi di lavoro).
I
luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere
dei lavoratori.
Gli
impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle
vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione
previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
I
luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi
in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre
di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
Le
superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e
di efficienza.".
9. L'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e
lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili,
banchina e rampe di carico).
A
meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità
della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i
che non rispondano alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli
agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto
conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei
lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un
rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi
contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti,
delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene.
I
pavimenti dei locali devono essere esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili
e antisdrucciolevoli.
Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita e
impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i
punti di raccolta e scarico.
Quando
il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantenga
bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee
calzature impermeabili.
Qualora
non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti
dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
Le
pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente
vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di
circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di
sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle
vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possano
entrare in contatto con le pareti, né essere feriti qualora esse vadano in
frantumi.
Le
finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando
sono aperti essi devono essere posizionati in modo da
non costituire un pericolo per i lavoratori.
Le
finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con
l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano
la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro
nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno a esso.
L'accesso
ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere
autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il
lavoro in tutta sicurezza.
Le
scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono
essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere
dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili e accessibili.
Le
banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi
trasportati.
Le
banchine di carico devono disporre di almeno
un'uscita. Ove sia tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m
25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a
ciascuna estremità.
Le
rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori
possano cadere.".
10. L'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: "Art. 14 (Locali di
riposo).
Quando
la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter
disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
La
disposizione di cui al comma 1 non si applica quando
il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrano
equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
I
locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un
numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
Nei
locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
Quando
il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono
locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali
affinché questi possa soggiornarvi durante
l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei
lavoratori lo esiga. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per
la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
L'organo
di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di
lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a
sedere ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione di lavoro.
Le
donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi
in posizione distesa e in condizioni appropriate.".
11. L'art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente: "Art. 40 (Spogliatoi e
armadi per il vestiario).
Locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di
lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si possa loro
chiedere di cambiarsi in altri locali.
Gli
spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
I
locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle
intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti
di sedili.
Gli
spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che
consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante
il tempo di lavoro.
Qualora
i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o
vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive
o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro
devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
Qualora
non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve
poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri
indumenti.".
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
sono sostituiti dai seguenti: "Art. 37 (Docce e
lavabi).
Docce
sufficienti e appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori
quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.
Devono
essere previsti locali per le docce separati per
uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi o
gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare
tra loro.
I
locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun
lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
Le
docce devono essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Devono
essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione
separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza.
Art. 39 - (Gabinetti e
lavabi).
I
lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali
di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di
un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, per acqua
corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
Per
uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati.".
13. L'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: "Art. 11 (Posti di
lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni).
I
posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attività lavorativa.
Ove
non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate.
I
posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le
loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei
pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.
Le
disposizioni di cui allart. 7 e le disposizioni sulle
vie di circolazione e zone di pericolo sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che
portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.
Le
disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si applicano per
analogia ai luoghi di lavoro esterni.
I
luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
Quando
i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale
che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti
atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori
nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori,
polveri;
c) possono abbandonare rapidamente
il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o
cadere.".
14. Le
disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ART. 34 - Definizioni
Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a
essere usato durante il lavoro;
b) uso di un'attrezzatura di lavoro:
qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura di
lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dello stesso.
ART. 35 - Obblighi del
datore di lavoro
Il
datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi
ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
Il
datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre
al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte.
All'atto
della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente
di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego
delle attrezzature stesse.
Il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro
siano:
a) installate in conformità alle
istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea
manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui
all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
Qualora
le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il
datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro
sia riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti.
ART. 36 - Disposizioni
concernenti le attrezzature di lavoro
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse
applicabili.
Nulla
è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni
di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è
obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le procedure tecniche
delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in
base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dellartigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, può stabilire modalità
e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
Nell'art.
52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il
comma 2 è aggiunto, infine, il seguente comma: "Se ciò è appropriato e
funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere
munita di un dispositivo di arresto di emergenza.".
Nell'art.
53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il
comma 3 è aggiunto, infine, il seguente comma: "Qualora i mezzi di cui al
comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi
devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di
errore.".
Nell'art.
374 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di
manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.".
Nell'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il
comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Un'attrezzatura che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione
di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti
a tali pericoli. Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad
emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere
munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero
di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.".
Le
disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ART. 37 - Informazione
Il
datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro a
disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di
ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di
utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali
prevedibili.
Le
informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
ART. 38 - Formazione ed
addestramento
Il
datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare
le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle
attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso
delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di
cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li
metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
ART. 39 - Obblighi dei
lavoratori
I
lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
I
lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe
a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione e
all'addestramento ricevuti.
I
lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di
lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di
propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente
da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione.
ART. 40 - Definizioni
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI)
qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
Non
sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari
e le uni-
formi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di
soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione
individuale delle forze armate, delle forze di polizia
e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione
individuabile proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o
per la dissuasione;
g) gli apparecchi
portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
ART. 41 - Obbligo di uso
I
DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
ART. 42 - Requisiti dei Dpi
I
DPI devono essere conformi alle norme di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
I
DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da
prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni
esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati
all'utilizzatore secondo le sue necessità.
In
caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la
propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
ART. 43 - Obblighi del
datore di lavoro
Il
datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua
l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
a) effettua
l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi;
b) individua le caratteristiche dei
DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a),
tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di
rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle
informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di
cui all'art. 45, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le
raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta
intervenga una variazione significativa negli elementi
di valutazione di cui al comma 1.
Il
datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45,
individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto
riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al
rischio;
c) caratteristiche del posto di
lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di
cui all'art. 45, comma 2.
Il
datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a
che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici
ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili
per i lavoratori;
d) destina ogni DPI a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché
tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda
ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata
e organizza, un necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e
l'utilizzo pratico dei DPI.
In
ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione
dell'udito.
ART. 44 - Obblighi dei
lavoratori
I
lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.
43, commi 4, lett. g), e 5.
I
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato.
I
lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di
propria iniziativa.
Al
termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI.
I
lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
ART. 45 - Criteri per
l'individuazione e l'uso
Il
contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e
dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e
l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in
cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego dei DPI.
ART. 46 - Norma
transitoria
Fino
alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione,
fino al 31 dicembre 2004 possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi
dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti
conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità
europea.
ART. 47 - Campo di applicazione
Le
norme del presente titolo si applicano alle attività
che comportano la movimentazione manuale dei carichi con rischi, tra l'altro,
di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei
carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportino tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a
carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
ART. 48 - Obblighi dei
datori di lavoro
Il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
Qualora
non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi a opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale dei detti carichi, in base all'allegato VI.
Nel
caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico a opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore
di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia
quanto più possibile sicura e sana.
Nei
casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile,
preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione
e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base
all'allegato VI;
b) adotta le misure atte a evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischi,
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale
attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente
titolo.
ART. 49 - Informazione e
formazione
Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato
più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei
carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli
elementi di cui all'allegato VI.
Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1.
ART. 50 - Campo di applicazione
Le
norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
Le
norme del presente titolo si applicano ai lavoratori
addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o
macchine;
b) ai sistemi informatici montati a
bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati
in modoprioritario all'utilizzazione
da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati portatili
ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in
un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai
registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso
diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura
senza schermo separato.
ART. 51 - Definizioni
Ai
fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico
o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che
comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software
per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante,
il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di
lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che
utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e
abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di
cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.
ART. 52 - Obblighi del
datore di lavoro
Il
datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di
cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli
occhi;
b) ai problemi legati alla postura e
all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale.
Il
datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati
in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero
della combinazione dell'incidenza dei rischi
riscontrati.
ART. 53 - Organizzazione
del lavoro
Il
datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso
dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consenta di evitare il più possibile la ripetitività e la
monotonia delle operazioni.
ART. 54 - Svolgimento
quotidiano del lavoro
Il
lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive,
ha diritto a un'interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività.
Le
modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva
anche aziendale.
In
assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al
comma 1 il lavoratore comunque ha diritto a una pausa
di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Le
modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
È
comunque esclusa la cumulabilità
delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
Nel
computo dei tempi di interruzione non sono compresi i
tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa
abbandonare il posto di lavoro.
La
pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro
e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi
che prevedano la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
ART. 55 - Sorveglianza
sanitaria
I
lavoratori di cui all'art. 54, prima di essere addetti
alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti a una visita medica
per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e
della vista effettuato dal medico competente. Qualora l'esito della visita
medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è
sottoposto ad esami specialistici.
In
base alle risultanze degli accertamenti di cui al
comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
I
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il 45° anno di età sono sottoposti a visita
di controllo con periodicità almeno biennale.
Il
lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a
sua richiesta, ogni qualvolta sospetti di una sopravvenuta alterazione della
funzione visiva, confermata dal medico competente.
La
spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali
di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.
ART. 56 - Informazione e
formazione
Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di
lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento
dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della
vista.
Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro
della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
ART. 57 - Consultazione e
partecipazione
Il
datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per
la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano
mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui
al presente titolo.
ART. 58 - Adeguamento alle
norme
I
posti di lavoro utilizzati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle
prescrizioni dell'allegato VII.
I
posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto
prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1996.
ART. 59 - Caratteristiche
tecniche
Con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento
di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII
in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
ART. 60 - Campo di applicazione
Le
norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti
cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
Le
norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate da:
a) decreto del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;
b) decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, capo III.
Il
presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni
previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
ART. 61 - Definizioni
Agli
effetti del presente decreto si intende per agente
cancerogeno:
a) una sostanza
alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la
menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49:
"Può provocare il cancro per inalazione";
b) un preparato su
cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE
deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il
cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione";
c) una sostanza, un preparato o un
processo di cui all'allegato VIII nonché una sostanza
od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.
ART. 62 - Sostituzione e
riduzione
Il
datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul
luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno
nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
Se
non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione
dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è
tecnicamente possibile.
Se
il ricorso a un sistema chiuso non è tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori
sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
ART. 63 - Valutazione del
rischio
Fatto
salvo quanto previsto dall'art. 62, il datore di lavoro effettua
una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale
sono riportati nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3.
Detta
valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi
di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione,
della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita.
Il
datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente
titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
Il
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che
comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi
industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali
sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi
di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti
ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti
lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive
applicate e il tipo dei dispositivi di protezione individuali utilizzati;
f) le indagini
svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i
preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
Il
datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di
cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9,
comma 3.
ART. 64 - Misure tecniche,
organizzative, procedurali
Il
datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e
procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non
superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
b) limita al minimo possibile il
numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi
i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia
le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti
cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione
degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'art. 4, comma 5, lett. n). L'ambiente di lavoro deve comunque
essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle
misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica
pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti
cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e
l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di
sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo
chiaro, netto, visibile;
i) dispone,
su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per
quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti
cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.
ART. 65 - Misure igieniche
Il
datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati e adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano
in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli
abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi
di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
E vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di
cui all'art. 64, lettera b).
ART. 66 - Informazione e
formazione
Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti
nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al
loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per
evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e
impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il
verificarsi di incidenti e le misure da adottare per
ridurre al minimo le conseguenze.
Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
L'informazione
e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono
ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul
grado dei rischi.
Il
datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli
imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera
chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre
indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n.
256, e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 67 - Esposizione non
prevedibile
Se
si verificano eventi non prevedibili o incidenti che
possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa
dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
I
lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di
riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti
protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro
disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione
non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al
minimo strettamente necessario.
Il
datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi
degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle
misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
ART. 68 - Operazioni
lavorative particolari
Nel
caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le
quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili,
è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di
lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali
lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali
indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati
dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
La
presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le
necessità delle lavorazioni.
ART. 69 - Accertamenti
sanitari e norme preventive e protettive specifiche
I
lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il
datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277.
Ove
gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo
analogo a uno stesso agente, l'esistenza di una
anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il
datore di lavoro.
A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro
dispone una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63 e, ove
tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dall'agente in
aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate.
Il
medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con
particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
ART. 70 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
I
lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente. Detto registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne
cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
Per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69 è istituita una
cartella sanitaria e di rischio, custodita, a cura del medico competente,
presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, sotto la responsabilità del datore
di lavoro.
Il
datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di
cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio
e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni
qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta,
all'Istituto superiore di sanità copia del registro di
cui al comma 1;
c) comunica, all'ISPESL e all'organo
di vigilanza competente per territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali
variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPESL le
relative cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al
comma 1 all'ISPESL e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per
territorio. Consegna all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
e) in caso di assunzione
di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione al
medesimo agente, richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria
e di rischio di cui al comma 2;
f) tramite il medico competente
comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di
rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante per la
sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
Le
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono conservate dal datore di lavoro
almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quaranta
anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti cancerogeni.
La
documentazione di cui ai precedenti comma è custodita
e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
I
modelli e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle
sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
L'ISPESL
trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.
ART. 71 - Registrazione
dei tumori
I
medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché
gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da
esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia
della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica
e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
Presso
l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un
archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
Con
decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le
caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia
accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e
l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione
di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
Il
Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla
Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui
al comma 1.
ART. 72 - Adeguamenti
normativi
Nelle
attività con uso di sostanze o preparati ai quali è
attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: "Può provocare il
cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
Con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente e la commissione
tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e
dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico,
dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel
settore degli agenti cancerogeni.
ART. 73 - Campo di applicazione
Le
norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
Restano
ferme le disposizioni particolari di recepimento
delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
ART. 74 - Definizioni
Ai
sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) microorganismo:
qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
c) coltura
cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da
organismi pluricellulari.
ART. 75 - Classificazione
degli agenti biologici
Gli
agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a
seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un
agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani;
b) agente biologico
del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire
un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità;
sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico
del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un
agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare
un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di
norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Nel
caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere
attribuito in modo inequivocabile a uno fra i due
gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato
tra le due possibilità.
L'allegato
XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
ART. 76 - Comunicazione
Il
datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano
uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo
dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
Il
datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività
che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla
comunicazione di cui al comma 1.
Il
datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una
variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o,
comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal
datore di lavoro in via provvisoria.
Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al
gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della
documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
I
laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla
comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici
del gruppo 4.
ART. 77 - Autorizzazione
Il
datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività,
un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione
del Ministero della sanità.
La
richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art.
76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
L'autorizzazione
è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto
superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.
L'accertamento del venir meno di una delle condizioni
previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
Il
datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, informa il
Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico
del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un
agente biologico del gruppo 4.
I
laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma 4.
Il
Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per
territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4.
Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti
biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
ART. 78 - Valutazione del
rischio
Il
datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1,
tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli
agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute
umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella
effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie
che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici
e tossici;
d) della conoscenza di una patologia
della quale sia affetto un lavoratore, che è da porre
in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria
competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi
di agenti biologici utilizzati.
Il
datore di lavoro, in relazione al rischio accertato,
adotta le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative.
Il
datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di
cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
Nelle
attività, quali quelle riportate a titolo
esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata
intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2,
82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione
di tali misure non è necessaria.
Il
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento
lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad
agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti
alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure
lavorative adottate, nonché le misure preventive e
protettive applicate;
e) il programma di
emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un
difetto nel contenimento fisico.
Il
rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione
di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui
al comma 5.
ART. 79 - Misure tecniche,
organizzative, procedurali
In
tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di
lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni
esposizione degli stessi ad agenti biologici.
In
particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori
esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici;
c) progetta adeguatamente i processi
lavorativi;
d) adotta misure collettive di
protezione ovvero misure di protezione individuali
qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per
prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio
biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee procedure per
prelevare, manipolare e trattare campioni di origine
umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la
presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento
fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per
la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di
sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la
manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all'interno del luogo di lavoro.
ART. 80 - Misure igieniche
In
tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano
dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione
indumenti protettivi o altri indumenti idonei, da
riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione
individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e
protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti.
È
vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è
rischio di esposizione.
ART. 81 - Misure
specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie
Il
datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di
valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli
animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza
comporta in relazione al tipo di attività svolta.
In relazione ai risultati della valutazione il datore di
lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di
manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la
comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
Nei
servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali
che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o
del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il
rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
ART. 82 - Misure specifiche
per i laboratori e gli stabulari
Fatto
salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3
o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad
animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore
di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
Il
datore di lavoro assicura che l'uso di agenti
biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti
almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti
almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti
almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
Nei
laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da
agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da
esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
Nei
luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fà uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso
può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
Per
i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito
l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure
di contenimento più elevate.
ART. 83 - Misure
specifiche per i processi industriali
Fatto
salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi
industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei
gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra
quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui
all'art. 82, comma 2.
Nel
caso di agenti biologici non ancora classificati, il
cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello
di contenimento.
ART. 84 - Misure di emergenza
Se
si verificano incidenti che possono provocare la
dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o
4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo
di usare gli idonei mezzi di protezione.
Il
datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente
competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante
per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle
misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi.
I
lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso
di agenti biologici.
ART. 85 - Informazioni e
formazione
Nelle
attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti
agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per
evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di
lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro
corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la
manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il
verificarsi di infortuni e le misure da adottare per
ridurne al minimo le conseguenze.
Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
L'informazione
e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino
nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei
rischi.
Nel
luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od
incidente.
ART. 86 - Prevenzione e
controllo
I
lavoratori addetti alle attività per le quali la
valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria.
Il
datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi
sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le
quali:
a) la messa a disposizione di
vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico
competente;
b)
l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
ART. 87 - Registri degli
esposti e degli eventi accidentali
I
lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti
del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e agli eventuali casi
di esposizione individuale.
Il
datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura
la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
Il
datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di
cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL, comunicando a essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne
fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'ISPESL la cessazione
del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo nel contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le
relative cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86,
comma 5;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di
sanità copia del registro di cui al comma 1 e all'ISPESL copia del medesimo
registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
d) in caso di assunzione
di lavoratori che abbiano esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
e) tramite il medico competente
comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e dirischio di cui all'art. 86, comma 5, ed al rappresentante
per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti
nel registro di cui al comma 1.
Le
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore
di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci
anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è
noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a
malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi
sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
La
documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
I
modelli e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle
sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con
decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale
sentita la commissione consultiva permanente.
L'ISPESL
trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
ART. 88 - Registro dei
casi di malattia e di decesso
Presso
l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti
all'esposizione ad agenti biologici.
I
medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o
private, che refertano i casi di malattia, ovvero di
decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica.
Con
decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di
tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le
modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
Il
Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su
richiesta, informazioni sull'utilizzazione dei dati del registro di cui al
comma 1.
ART. 89 - Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per
la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q);
22, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e
4; 58;
b) con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni
per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e p).
Il
datore di lavoro è punito:
a) con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per
la violazione degli articoli 4, commi 2 e 7; 12, comma 1, lettere d) ed e) e
comma 4; 15, comma 1; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 43, commi 3, 4, lettere
a), b), d), g), e comma 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 56, comma 2; 62; 63,
commi 1, 3, 4 e 5; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5; 78,
comma 2; 79, comma 2; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82, commi 1, 2, 3 e 4; 83;
85, comma 2; 86;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 4 e 6; 7, commi 1, 2 e 3; 6, commi 2, 3, 7 e 8; 9,
comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 15, comma 2; 21; 37; 43, comma
4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
63, comma 6; 66, commi 1 e 4; 67; 70, commi 1 e 2; 76; 77, commi 1 e 4; 78,
comma 3; 84, commi 2 e 4; 85, comma 1; 87, commi 1 e 2.
Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per
la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).
Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli
articoli 4, comma 8; 8, comma 11; 11, commi 1 e 3; 70, commi 3 e 4; 87, commi 3
e 4.
ART. 90 - Contravvenzioni
commesse dai preposti
I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22, comma 1;
31, nonché per l'inosservanza delle prescrizioni
minime di cui all'art. 30, comma 3; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4;
58;
b) con l'arresto
sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la
violazione dellart. 4, comma 5,
lettere a), c), f), g), i), m) e p);
c) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).
ART. 91 - Contravvenzioni
commesse dai commercianti e dagli installatori
La
violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire
sessanta milioni.
La
violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
ART. 92 - Contravvenzioni commesse dal medico
competente
Il
medico competente è punito:
a) con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4;
70, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i),
nonché del comma 3; 69, comma 6.
ART. 93 - Contravvenzioni
commesse dai lavoratori
I
lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per
la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3;
b) con l'ammenda
da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma
2; 84, comma 1.
ART. 94 - Violazioni
amministrative
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e
80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a lire trecentomila.
ART. 95 - Norma transitoria
In
sede di prima applicazione del presente decreto e comunque
non oltre il 31 dicembre 1996, il datore di lavoro che intende svolgere
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla
frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma
restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2,
lettere a), b) e c).
ART. 96 - Decorrenza degli
obblighi di cui all'art. 4
È
fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
ART. 97 - Obblighi
d'informazione
Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di
diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione
sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II,
III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione
sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titolo
V e VI.
Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle
commissioni parlamentari.
ART. 98 - Norma finale
Restano
in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.