D. Lgs. N.494/96
(14/08/1996)
NOTE (liberamente
tratte da Wikipedia)
La 494/96 (entrata in vigore nel 1997) è
una normativa speciale riferita al solo cantiere edile e si prefigge di
garantire una adeguata sicurezza nel cantiere mediante
(in sintesi):
- la
responsabilizzazione del committente, a cui compete l’attività di
vertice nell’organizzazione del lavoro in cantiere;
- l’attività dei coordinatori per la
sicurezza i quali, in possesso di adeguate conoscenze
tecniche, dispongono le adeguate misure per la riduzione dei rischi (tra cui in
particolare quelli di più difficile valutazione derivanti dalla organizzazione
delle fasi di lavoro, dalle sovrapposizioni e dalle interferenze) e ne
controllano l’applicazione;
- la predisposizione,
approvazione/accettazione e applicazione dei piani di sicurezza.
Il
Decreto 494 prevede, nella sua applicazione più canonica, che il committente,
quando avvia la progettazione di un’opera edile, affidi al coordinatore la
valutazione dei rischi prevedibili nel futuro cantiere e la conseguente
predisposizione delle idonee misure atte ad eliminare o a ridurre questi
rischi. Questa operazione coinvolge anche il progettista (ma le funzioni di
coordinatore e progettista possono essere assolte anche dal medesimo
professionista purchè in possesso dei previsti requisiti),
con il quale il coordinatore lavorerà di concerto, e si concretizzerà in un
progetto razionalizzato ai fini dell’esecuzione degli interventi, e di cui farà
parte anche il PSC (piano di sicurezza e di
coordinamento - è il piano preparato dal coordinatore, riferito allo specifico
cantiere, e che il committente impone alle imprese.). Il committente è
particolarmente responsabilizzato anche nella scelta dell’appaltatore e/o delle
imprese e lavoratori autonomi, che devono avere adeguata capacità in funzione
dei lavori da eseguire. Alle imprese sarà imposta contrattualmente
l’accettazione e l’attuazione del PSC. In fase di realizzazione dei lavori al coordinatore per l’esecuzione
spetta il controllo dell’applicazione dei piani di sicurezza da parte delle imprese.
Il PSC non deve essere confuso con il POS (Piano Operativo
della Sicurezza) anch’esso previsto dalla normativa in discorso.
Il
POS è il piano dell’impresa, riferito alle lavorazioni eseguite dall’impresa stessa. Non è un piano generale ma
è un piano aziendale, che descrive l’adempimento del datore di lavoro ai propri
obblighi principali e dimostra l’avvenuta valutazione dei rischi per le
operazioni di lavoro previste. Si
spiega quindi la presenza di più piani di sicurezza in uno stesso cantiere
In
definitiva, quindi, il PSC governa l’organizzazione
generale, alla quale devono essere coerenti i POS delle diverse imprese (che
quindi accedono al cantiere avendo predisposto un adeguato abbattimento dei
rischi). L’impresa il cui POS non sia stato accettato
non può entrare nel cantiere.
IL TESTO DELLA LEGGE
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 223 del 23 settembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 156
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista
la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
Vista
la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente
decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Le
disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto
legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro si applicano al
settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel
presente decreto legislativo.
Le
disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti
connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro
delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione,
vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
Art. 2 - Definizioni
Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono
per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco e' riportato
all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione;
c) responsabile dei lavori: soggetto
incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il
controllo dell'esecuzione dell'opera;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale concorre alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza
e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.
Art. 3 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
Il
committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva
dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione
del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle
fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente
tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Il
committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva
dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti
necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
Il
committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione,
che deve essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea se l'entità presunta del cantiere e' pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b) nei cantieri di cui all'articolo
11, comma 1, lettera a);
c) nei cantieri di cui all'articolo
11, comma 1, lettera b);
d) nei cantieri di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera c), se l'entità presunta del cantiere sia superiore a
300 uomini-giorni;
e) nei cantieri di cui all'articolo
13.
Nei casi di
cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare
i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
Il
committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.
il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per
la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali
nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
Il committente
o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti
designati in attuazione dei commi 3 e 4.
Il
committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'articolo 11,
comma 1:
a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il
coordinatore per l'esecuzione e ferme restando la responsabilità delle
singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
Art. 4 - Obblighi del coordinatore per
la progettazione
Durante la
progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige o fa redigere il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il piano generale di
sicurezza di cui all'articolo 13;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93.
Il
fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori
pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito
denominata commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i
contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
Art. 5 - Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative
procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il
fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute;
c) organizzare tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonchè la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto
previsto all'articolo 15;
e) proporre al committente, in caso
di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave
ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e dei lavori
pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni e' emanato l'elenco
delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto
previsto al comma 1, lettera e).
Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma 1,
lettera e), e' comunque obbligatoria in caso di
reiterata inosservanza di norme la cui violazione e' punita con la sanzione
dell'arresto fino a sei mesi.
Art. 6 - Responsabilità dei committenti
e dei responsabili dei lavori
La
designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle
responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3.
La
designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori
per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei
lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 7 - Obblighi dei lavoratori
autonomi
I
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale
conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n.
626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 8 - Misure generali di tutela
I datori di
lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
626/1994, e curano, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in
condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo
conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima
dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento
delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione
dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori
autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimità del cantiere.
Art. 9 - Obblighi dei datori di lavoro
I datori di
lavoro:
a) adottano le misure conformi alle
prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente.
La
redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di
lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo
quanto definito dall'articolo 12, costituisce adempimento delle norme previste
dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera b), e 2
del decreto legislativo n. 626/94.
Art. 10 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonche' attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonche' attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di
attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale, nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
I soggetti
di cui al comma 1 devono essere altresì in possesso di attestato
di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione
e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dagli
ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei
geometri o dal Consiglio nazionale dei periti industriali, dalle Università,
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli
organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono
rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
L'attestato
di cui comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche
amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse
amministrazioni le funzioni di coordinatore.
L'attestato
di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano
svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno
cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati
di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario
attestante il superamento di uno o piu' esami del
corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita
con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso
di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di
equipollenza.
Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti.
Le regioni
determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al
comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.
Art. 11 - Notifica preliminare
Il
committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza
territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica
preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente,
gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e'
superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente piu' di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta e' superiore a 500
uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il
cui elenco e' contenuto nell'allegato II.
Copia della
notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita
a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
Gli
organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione
dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di
vigilanza.
Art. 12 - Piano di sicurezza e di
coordinamento
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti
e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori nonche' la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie
imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di
prevedere, quando cio' risulti necessario,
l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni operative correlate alla complessita'
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione.
Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanita',
dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti
minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale
decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31
della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
I datori di
lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad
attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e all'articolo 13.
Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui
all'articolo 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
L'impresa
che si aggiudica i lavori puo'
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione
al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
Le
disposizioni del presente articolo e quelle
dell'articolo 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e'
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure
di salvataggio.
Art. 13 - Piano generale di sicurezza
Nei lavori
la cui entita' complessiva presunta sia superiore a
30.000 uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di redazione del piano di cui
all'articolo 12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o fa
redigere, all'atto della progettazione e comunque
prima della fase di richiesta di presentazione delle offerte per l'esecuzione
dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di
sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno
i seguenti elementi:
a) modalita'
da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza
contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza
nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilita'
principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti
principali di elettricita', acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
h) misure generali di protezione
contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da
adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei lavori in
galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione
a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla
tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli
elementi del piano;
t) misure generali di protezione da
adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione prevenzione
infortuni, puo', con proprio decreto, modificare e
integrare l'elenco degli elementi di cui al comma 1; per il settore pubblico,
tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di
cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Il piano
generale di sicurezza e' trasmesso a cura del committente a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
Art. 14 - Consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza
Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro
consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi
previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari
chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare
proposte al riguardo.
I
rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche
significative da apportarsi ai piani di cui agli
articoli 12 e 13.
Art. 15 - Coordinamento della
consultazione e partecipazione dei lavoratori
Nei
cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1, in cui siano
presenti piu' imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
Art. 16 - Modalita'
di attuazione della valutazione del rumore
L'esposizione
quotidiana personale di un lavoratore al rumore puo' essere calcolata in
fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di
rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita'
e' riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
Sul
rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si e' fatto
riferimento.
Nel caso di
lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione
notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa
all'altra puo' essere fatto riferimento, ai fini
dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione
settimanale relativa alla settimana di presumibile
maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformita'
a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
Art. 17 - Modalita'
attuative di particolari obblighi
Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore all'anno,
l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento
dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n.
626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore a 6 mesi, e ove sia
prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo
IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli
ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti
dalle stesse imprese, puo' essere sostituita o
integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza
relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti
alla sua sorveglianza.
Fermo
restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i
contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono
essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di
categoria.
I datori di
lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento
dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito
servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono
esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 626/1994.
Art. 18 - Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della sanita', sentita
eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformita' a modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 19 - Norme transitorie
In sede di
prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10,
commi 1 e n.2 non sono richiesti per le persone che
alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in
qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l'effettivo
svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle
costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o
privati; l'attestazione e' accompagnata da idonea documentazione comprovante il
regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento
dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore
tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati
e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il
permesso di esecuzione dei lavori.
I soggetti
di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10,
comma 2, la cui durata e' fissata in 60 ore.
Copia degli
attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve
essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Art. 20 - Contravvenzioni commesse dai
committenti e dai responsabili dei lavori
1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere
a), b) e c);
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
degli articoli 3, comma 8; 5, comma 1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.
Art. 21 - Contravvenzioni commesse dai
coordinatori
Il
coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni
per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
Il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) ed e);
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 22 - Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro
I datori di
lavoro sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 9, comma 1, lettera a), e 12, comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.
Art. 23 - Contravvenzioni commesse dai
lavoratori autonomi
I
lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire quattrocentomila a lire un milione e
duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.
Art. 24 - Oneri
Agli oneri
derivanti dagli obblighi di adeguamento per le
pubbliche amministrazioni si fara' fronte con le
ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
Art.25
- Entrata in vigore
Le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omette il testo degli Allegati)