LEGGE 46/90
(05/03/1990) -
Norme per la sicurezza degli impianti.
NOTE
(liberamente tratte da Wikipedia)
La
legge 5 marzo 1990, n. 46 (attuata con il regolamento di cui al D.P.R. 6
dicembre 1991, n. 447) è una norma emanata per regolamentare la sicurezza degli
impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di riscaldamento
e di climatizzazione, idrosanitari ed idrici, nonché gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di
gas, ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, e gli impianti di
protezione antincendio.
Per
la prima volta questa legge determina l'obbligo di possesso di requisiti
tecnico-professionali per tutti coloro che a titolo
professionale maneggino tali impianti. Prima infatti,
chiunque, anche senza specifica esperienza, poteva intraprendere l'attività di
installatore o di manutentore di impianti. La legge determina quali siano questi requisiti, l'obbligo di munirsi di un
certificato di riconoscimento rilasciato da una apposita commissione nominata
dalla giunta della camera di commercio e le condizioni per il riconoscimento.
Inoltre,
la legge dispone che la redazione di ogni progetto per
l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti, sia
esclusiva competenza di professionisti iscritti in albi professionali, il
progetto va redatto nei soli casi previsti nell'articolo 6 della medesima legge
e completato e definito dall'articolo 4 del DPR 447.
L’adeguamento
degli impianti alla normativa in discorso deve essere attestato dalla
dichiarazione di conformità (rilasciata dall’installatore al committente) che
diviene elemento necessario della procedura di rilascio del certificato di abitabilità, di agibilità e per grandi strutture anche
del CPI (Certificato Prevenzione Incendi).
IL TESTO DELLA LEGGE
Art.1 -
Ambito di applicazione
Sono
soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell’energia
elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed
elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e
di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi altra natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di
accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Sono
altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al
comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi.
Art. 2 - Soggetti abilitati
Sono
abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 tutte le imprese, singole o
associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, N. 2011, e successive modificazioni e integrazioni,
o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443.
L’esercizio
delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti
tecnico-professionali, di cui all’articolo 3, da parte dell’imprenditore il
quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di
cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3 - Requisiti tecnico-professionali
Requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma
2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale
o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un
periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia in formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo
di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
Art. 4 - Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali
L’accertamento
dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le
imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l’artigianato. Per tutte le
altre imprese è espletato da una commissione nominata
dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un
membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli
ordini professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di
energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni
delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le
attività disciplinate dalla presente legge; o da un docente di istituto tecnico
industriale di ruolo di materia tecnica.
Le imprese,
alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
Art. 5 - Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
Hanno
diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato,
coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1.
Hanno
altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti alla
medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni,
come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1.
Art. 6 - Progettazione degli impianti
Per
l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai
commi1, lettere a), b), c) e g), e 2 dell’articolo 1 è obbligatoria la
redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
La
redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento
degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di
sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui
all’articolo 15.
Il progetto
di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto
edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad
approvazione.
Art. 7 - Installazione degli impianti
Le imprese
installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), nonché
nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in
materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
In
particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti
di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri
sistemi di protezione equivalenti.
Tutti gli
impianti realizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a
quanto previsto dal presente articolo.
Art. 8 - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
Il tre per cento del contributo
dovuto annualmente dall?Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di
ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è
destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all?articolo
7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
La somma di cui al comma 1,
calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 9 - Dichiarazione di conformità
Al termine
dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché ove previsto, il
progetto di cui all’articolo 6.
Art. 10 - Responsabilità del committente o del proprietario
Il
committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
Art. 11 - Certificati di abitabilità e di agibilità
Il sindaco
rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità
dopo aver acquistato anche la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle
leggi vigenti.
Art. 12 - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
Sono esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori
concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
Sono
altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la
fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
Art. 13 - Deposito
presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo
Qualora
nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), g), e 2
dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i
quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa
installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione
dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di
rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9
dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti
preesistenti.
Art. 14 - Verifiche
Per
eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti
alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le
unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà
di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle
rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15.
Art. 15 - Regolamento di attuazione
Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di
attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la
redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le
modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una
commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente
Direzione generale del ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da
sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei
rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi
consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia
elettrica e di gas.
La
commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad
indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.
Art. 16 - Sanzioni
Alla
violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
Il
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall?albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli
impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di
cui al comma 1.
Art. 17 - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
I comuni e
le regioni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
Art. 18 - Disposizioni transitorie
Fino
all'emanazione del regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute
ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a
rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità
recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigiano e agricoltura.
La
dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti
la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
Art. 19 - Entrata in vigore
La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.